Registrato all'Agenzia delle Entrate di Conegliano il 29.09.03 al n. 4148.
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SALENTINI TE MARCA"
Art. 1
Costituzione
1. E' costituita con sede in CONEGLIANO, via Vittorio Veneto n. 29, l'associazione di promozione sociale denominata "SALENTINI TE MARCA", di seguito detta associazione.
Art. 2
Finalità
1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'associazione ha come scopo principale quello di promuovere e valorizzare il territorio Salentino e tutte le sue risorse (dialettali, storiche, paesaggistiche, architettoniche, culturali, agricole, gastronomiche e rurali). L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
2. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.
Art. 3
Soci
1. Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal Comitato.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione e le delibere degli organi della stessa. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. I soci devono versare entro l'anno solare di competenza la quota sociale annuale stabilita dall'assemblea.
4. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione mediante comunicazione scritta al Comitato.
5. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale entro l'anno solare di competenza;
- morte;
- mancata osservanza ai doveri stabiliti dallo statuto e alle delibere degli organi dell'associazione;
- indegnità deliberata dal comitato.
L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
6. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
7. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
Art. 4
Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il comitato;
- il presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 5
Assemblea
1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. I soci non possono delegare altre persone a rappresentarli.
L'assemblea straordinaria:
- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve obbligatoriamente il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociali col voto favorevole di ¾ dei soci.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera prioritaria o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 13;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare sulla esclusione dei soci;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione.
Art. 6
Comitato
1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera prioritaria o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci, l'eventuale diniego deve essere motivato;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Art. 7
Presidente
1. Il Presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 9 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 5, comma 4 e 6, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.
Art. 8
Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, ogni socio ha il diritto di consultare i verbali e di trarne copia;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.
Art. 9
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le cariche devono essere prestate a titolo gratuito.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
art. 10
Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito o banco posta stabilito dal comitato.3. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del presidente o, in assenza, del segretario.
4. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.
Art. 11
Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale e intrasmissibile; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 12
Bilancio
1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del comitato, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
2. I bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sotenute relative all'anno trascorso.
3. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 13
Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno tre soci. L'assemblea approva le modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 14
Scioglimento dell'associazione
1. L'assemblea per deliberare lo scioglimento della stessa e la devoluzione obbligatoria del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 15
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Conegliano, li 27.09.2003